Informazioni al viaggiatore - Scheda tecnica
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Organizzazione tecnica: Etlim Travel srl - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia
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Licenza: n. 3346/315 (13.c/83 - 1/3) del 17/03/83
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Rea: n. 71999 del 27/01/1982
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Polizza Responsabilità Civile e Professionale n. 1/39383/319/4112548/1 con UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. in conformità con quanto previsto dagli articoli 44 e 45 del Codice del Turismo.
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Garanzia per i viaggiatori: iscritta al Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l.
(www.garanziaviaggi.it) con sede in Roma via Nazionale 60 - Certificato n A/113.374/5
ai fini di quanto disposto dall’art. 50, commi 2 e 3, D.lgs. 79/2011 e ss. mm
Recesso del Cliente e sostituzioni
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare deve comunicarlo tramite telefono,
mail, fax o raccomandata alla Etlim Travel e avrà diritto al rimborso della somma versata al
netto della quota di iscrizione e delle penalità qui di seguito elencate che vanno calcolate
sull’importo totale di quanto prenotato, nonché degli oneri e delle spese da sostenere per
l’annullamento dei servizi:
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20% dall’atto della prenotazione fi no a 45 giorni prima dell’inizio soggiorno;
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30% da 45 fi no a 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
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50% da 30 fi no a 21 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
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75% da 21 fi no a 08 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
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100% da 08 giorni fino al giorno della partenza.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla
partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del soggiorno. Così pure nessun rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il soggiorno per mancanza o inesattezza dei
previsti documenti personali di espatrio. Il cliente rinunciatario potrà farsi
sostituire da altra persona, sempre che la comunicazione pervenga in tempo utile per
le modifiche, in ogni caso entro 4 giorni lavorativi prima della partenza. L’Etlim Travel,
si riserva, senza impegno né responsabilità di: rimborsare eventuali somme recuperate
relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce; rimborsare eventuali somme
recuperate relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio per diverse prestazioni
ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta. Al momento della
conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg.
CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista
dal medesimo Regolamento.
Contenuto del contratto di vendita del pacchetto turistico
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali
che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel
separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti
dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di
viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico,
il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti
condizioni generali.
1. Fonti normative
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs.
n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente
modificato dal D.lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302,
nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato,
in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).
2. Regime amministrativo
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente,
L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,
gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità
civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o
fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria competenza,
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
3. Definizioni (art. 33 CdT)
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
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Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a
viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato.
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Professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici,
ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
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Organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista.
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Venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in
vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. Nozione di pacchetto turistico (art. 33, comma 1, n. 4, lett. c CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una
delle seguenti condizioni:
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Tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto
unico per tutti i servizi.
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Tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di
servizi turistici, siano: 2.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2 offerti, venduti o fatturati a
un prezzo forfettario o globale; 2.3 pubblicizzati o venduti sotto la denominazione
“pacchetto” o denominazione analoga; 2.4 combinati dopo la conclusione di un contratto
con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di
tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi
dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti
e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. Informazioni precontrattuali al viaggiatore (art. 34 CdT)
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore o il venditore
comunicano al viaggiatore, o attraverso quanto pubblicato in catalogo nelle pagine relative
alla destinazione prescelta, oppure attraverso preventivo o altro strumento di informazione
ove trattasi di viaggio fuori catalogo, le seguenti informazioni:
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le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
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la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di
soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
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i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date
e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia
e le coincidenze, nel caso in cui l’orario non sia ancora stabilito, l’organizzatore
e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo
di partenza e ritorno; il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i
nei tempi e con le modalità previste dall’ art. 11 del Reg. CE 2111/2005 e il
suo eventuale divieto operativo nell’Unione Europea è indicato nel foglio di
conferma; eventuali variazioni verranno comunicate al viaggiatore tempestivamente,
nel rispetto del Reg. CE 2111/2005;
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l’ubicazione e le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del Paese di destinazione;
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i pasti forniti inclusi o meno;
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visite escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo pattuito del pacchetto;
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i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e,
in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
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la lingua in cui sono prestati i servizi;
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se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta
ne sarà data indicazione in catalogo o, per viaggi fuori catalogo, sarà
indicato a seguito di richiesta del cliente e, su richiesta del viaggiatore,
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga
conto delle esigenze del viaggiatore;
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la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
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il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili o prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
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le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale di prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
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il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), del Codice del Turismo prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
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le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
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informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1 del Codice del Turismo;
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informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
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gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, comma 1, 2, 3 del Codice del Turismo.
6. Conclusione del contratto di pacchetto turistico (art. 36 Cdt)
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La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto
durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà
la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio
del viaggio.
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Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in
aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo
o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di
prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore,
per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
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In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale
ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7. Pagamenti
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Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto,
all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà
essere corrisposta:
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la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
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acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione
del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato
entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione
del servizio\pacchetto turistico richiesto;
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Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per
effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione
della proposta di acquisto;
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Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia
venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di
quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta,
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di
Viaggi intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
8. Prezzo (art. 39 Cdt)
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Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
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Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono
essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8%
soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore
ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo
della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione
del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio
del pacchetto.
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Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche
riguardanti:
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il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante
o di altre fonti di energia;
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il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli
aeroporti;
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i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.i tassi di cambio pertinenti
al pacchetto.
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Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo
complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
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Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa
comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al
viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo,
almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
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In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore,
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza (art. 40 CdT)
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Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare
le condizioni del contratto diverse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo
che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza.
L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un
supporto durevole.
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Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche
di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo
del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore,
entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso
di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di
qualità equivalente o superiore.
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L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro
e preciso su un supporto durevole:
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delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo
del pacchetto ai sensi del comma 4;
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di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare
l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
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delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di
cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del
relativo prezzo.
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Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di
cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore
ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
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In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se
il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. Recesso del viaggiatore (art. 41 CdT)
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Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento
prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute,
adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al
viaggiatore che ne faccia richiesta.
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Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso
ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di
costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
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In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle
penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e
degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
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In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale
sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione,
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati
per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
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L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
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il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto
dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei
giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che
durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
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l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
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L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11. Sostituzioni e cessione del pacchetto turistico ad un altro viaggiatore (art. 38 CdT)
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Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole
entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il
contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per
la fruizione del servizio.
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Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, risultanti da tale cessione.
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L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono
essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore
in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente
la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla
cessione del contratto.
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In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una
pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e
sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle
spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.
12. Obblighi dei viaggiatori
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Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale
concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
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Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono
essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto,
o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda
l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
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I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia
venditrice o all’organizzatore.
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I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
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Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria
e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina
www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi
dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di
carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni
temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei
Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
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L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione
di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad
ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei
confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o
dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il
risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti
a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel
caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore
o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti
del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso
i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio
del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
13. Regime di responsabilità dell’organizzatore (art. 42 CdT)
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L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici
devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando
agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da
altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
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Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa
l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
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Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto
di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno
che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto
dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati
dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
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Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio
al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione
effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto
e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se
l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
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Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile,
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi
in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole
stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto,
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese,
risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se
del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque
l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto
comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del
viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi
aggiuntivi per il viaggiatore.
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Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore
sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente
a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per
viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa
dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti
mezzi di trasporto.
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La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità
ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai
minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica,
purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze
almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare
circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al
presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere
le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
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Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile
fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della
combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico,
l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle
specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare,
inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia
fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto
di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico,
l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
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Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione
del prezzo concessa è inadeguata.
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Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le
soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore
è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di
offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
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Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore,
è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di
pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. Regime di responsabilità del venditore (artt. 50 - 51 quater CdT)
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Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il
contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa
dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte
essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività
professionale.
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Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti
a circostanze inevitabili e straordinarie.
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Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore
si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
15. Limiti del risarcimento (art. 43, comma 5 CdT)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore,
salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione
non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Il diritto al risarcimento dei danni alla
persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza
o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che
regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore (art. 44 CdT)
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Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione
del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a
propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami
all'Organizzatore.
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Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la
data di ricezione anche per l’Organizzatore.
17. Obbligo di assistenza (art. 45 CdT)
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L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si
trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT,
in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari,
alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici
alternativi.
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L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio (art. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al
momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento
del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come
esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli
messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (art. 36, comma 5, lett. G) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul
proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle
contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.lgs. 206/2005.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli
effetti che tale adesione comporta.
20. Protezione del viaggiatore (art. 47 CdT)
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1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per
il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti
con i rispettivi contratti.
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2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze
assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47
del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un
singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima
del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi
ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei
viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso
tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo
stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del
venditore.
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3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza,
dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente
dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione
in caso di insolvenza o fallimento.
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4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al
rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto
con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.
21. Modifiche operative
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei
servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della
partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei
tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
23. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.