Informazioni al viaggiatore - Scheda tecnica
								
								
									
										- 
											Organizzazione tecnica: Etlim Travel srl - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia
										
 
										- 
											Licenza: n. 3346/315 (13.c/83 - 1/3) del 17/03/83
										
 
										- 
											Rea: n. 71999 del 27/01/1982
										
 
										- 
											Polizza Responsabilità Civile e Professionale n. 1/39383/319/4112548/1 con UnipolSai 
											Assicurazioni S.p.A. in conformità con quanto previsto dagli articoli 44 e 45 del Codice del Turismo.
										
 
										- 
											Garanzia per i viaggiatori: iscritta al Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. 
											(www.garanziaviaggi.it) con sede in Roma via Nazionale 60 - Certificato n A/113.374/5 
											ai fini di quanto disposto dall’art. 50, commi 2 e 3, D.lgs. 79/2011 e ss. mm
										
 
									
								
								
								
									Recesso del Cliente e sostituzioni 
								
								
									Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare deve comunicarlo tramite telefono, 
									mail, fax o raccomandata alla Etlim Travel e avrà diritto al rimborso della somma versata al 
									netto della quota di iscrizione e delle penalità qui di seguito elencate che vanno calcolate 
									sull’importo totale di quanto prenotato, nonché degli oneri e delle spese da sostenere per 
									l’annullamento dei servizi:
								
	
								
									- 
										20% dall’atto della prenotazione fi no a 45 giorni prima dell’inizio soggiorno;
									
 
									- 
										30% da 45 fi no a 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
									
 
									- 
										50% da 30 fi no a 21 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
									
 
									- 
										75% da 21 fi no a 08 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
									
 
									- 
										100% da 08 giorni fino al giorno della partenza.
									
 
								
								
									Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla 
									partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del soggiorno. Così pure nessun rimborso 
									spetterà a chi non potesse effettuare il soggiorno per mancanza o inesattezza dei 
									previsti documenti personali di espatrio. Il cliente rinunciatario potrà farsi 
									sostituire da altra persona, sempre che la comunicazione pervenga in tempo utile per 
									le modifiche, in ogni caso entro 4 giorni lavorativi prima della partenza. L’Etlim Travel, 
									si riserva, senza impegno né responsabilità di: rimborsare eventuali somme recuperate 
									relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce; rimborsare eventuali somme 
									recuperate relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio per diverse prestazioni 
									ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta. Al momento della 
									conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa 
									l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. 
									CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista 
									dal medesimo Regolamento.
								
								
								
									Contenuto del contratto di vendita del pacchetto turistico
								
								
									Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali 
									che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel 
									separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
									dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di 
									viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
									medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, 
									il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e 
									per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
									viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti 
									condizioni generali.
								
	
								
								
									1. Fonti normative
								
								
									La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
									sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. 
									n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente 
									modificato dal D.lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, 
									nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, 
									in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).
								
	
								
								
									2. Regime amministrativo 
								
								
									L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, 
									devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
									L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, 
									gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità 
									civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o 
									fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria competenza, 
									ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
								
	
								
								
									3. Definizioni (art. 33 CdT)
								
								
									Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
								
								
									- 	
										Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a 
										viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato.
									
 
									- 	
										Professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
										nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale 
										nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera 
										in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che 
										agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, 
										ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
									
 
									- 	
										Organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
										vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
										professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista.
									
 
									- 	
										Venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in 
										vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
									
 
								
								
								
									4. Nozione di pacchetto turistico (art. 33, comma 1, n. 4, lett. c CdT)
								
								
									Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
									turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una 
									delle seguenti condizioni:
								
								
									- 	
										Tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 
										viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
										unico per tutti i servizi.
									
 
									- 	
										Tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di 
										servizi turistici, siano: 2.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 
										prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2 offerti, venduti o fatturati a 
										un prezzo forfettario o globale; 2.3 pubblicizzati o venduti sotto la denominazione 
										“pacchetto” o denominazione analoga; 2.4 combinati dopo la conclusione di un contratto 
										con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
										tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti 
										attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del 
										viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi 
										dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti 
										e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più 
										tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
									
 
								
								
								
									5. Informazioni precontrattuali al viaggiatore (art. 34 CdT)
								
								
									Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore o il venditore 
									comunicano al viaggiatore, o attraverso quanto pubblicato in catalogo nelle pagine relative 
									alla destinazione prescelta, oppure attraverso preventivo o altro strumento di informazione 
									ove trattasi di viaggio fuori  catalogo, le seguenti informazioni: 
								
								
									- 	
										le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
										
											- 	
												la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di 
												soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
											
 
											- 	
												i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date 
												e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia 
												e le coincidenze, nel caso in cui l’orario non sia ancora stabilito, l’organizzatore 
												e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo 
												di partenza e ritorno; il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i 
												nei tempi e con le modalità previste dall’ art. 11 del Reg. CE 2111/2005 e il 
												suo eventuale divieto operativo nell’Unione Europea è indicato nel foglio di 
												conferma; eventuali variazioni verranno comunicate al viaggiatore tempestivamente, 
												nel rispetto del Reg. CE 2111/2005;
											
 
											- 	
												l’ubicazione e le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
												turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del Paese di destinazione;
											
 
											- 	
												i pasti forniti inclusi o meno;
											
 
											- 	
												visite escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo pattuito del pacchetto;
											
 
											- 	
												i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, 
												in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
											
 
											- 	
												la lingua in cui sono prestati i servizi;
											
 
											- 	
												se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta 
												ne sarà data indicazione in catalogo o, per viaggi fuori catalogo, sarà 
												indicato a seguito di richiesta del cliente e, su richiesta del viaggiatore, 
												informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
												conto delle esigenze del viaggiatore;
											
 
										
									
									 
									- 	
										la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
									
 
									- 	
										il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili o prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
									
 
									- 
										le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale di prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
									
 
									- 
										il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), del Codice del Turismo prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
									
 
									- 
										le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
									
 
									- 
										informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1 del Codice del Turismo;
									
 
									- 
										informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
									
 
									- 
										gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, comma 1, 2, 3 del Codice del Turismo.
									
 
								
								
								
									6. Conclusione del contratto di pacchetto turistico (art. 36 Cdt)
								
								
									
										- 
											La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su 
											apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto 
											durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
											copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico 
											si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
											momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
											telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà 
											la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico 
											non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
											comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento 
											degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio 
											del viaggio.
										
 
										- 
											Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni 
											servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in 
											aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo 
											o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di 
											prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, 
											per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
										
 
										- 
											In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha 
											diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 
											cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve 
											le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
											e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
											diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
											ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
											adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
										
 
									
								
								
								
									7. Pagamenti
								
								
									
										- 
											Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, 
											all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà 
											essere corrisposta:
											
												- 
													la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
												
 
												- 
													acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione 
													del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato 
													entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione 
													del servizio\pacchetto turistico richiesto; 
												
 
											
										 
										- 	
											Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per 
											effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione 
											della proposta di acquisto; 
										
 
										- 
											Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
											mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia 
											venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di 
											quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 
											tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta,
											via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, 
											ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme 
											pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di 
											Viaggi intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
										
 
									
								
								
								
									8. Prezzo (art. 39 Cdt)
								
								
									
										- 
											Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
											a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
											aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
											intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
										
 
										- 
											Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono 
											essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% 
											soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore 
											ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo 
											della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione 
											del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere 
											a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio 
											del pacchetto.
										
 
										- 
											Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche 
											riguardanti:
											
												- 
													il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante 
													o di altre fonti di energia;
												
 
												- 
													il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto 
													imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, 
													comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli 
													aeroporti;
												
 
												- 
													i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.i tassi di cambio pertinenti 
													al pacchetto.
												
 
											
										 
										- 
											Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo 
											complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
										
 
										- 
											Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa 
											comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al 
											viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, 
											almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
										
 
										- 
											In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
											amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
											delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
										
 
										
									
								
								
									9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza (art. 40 CdT)
								
								
									
										- 
											Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare 
											le condizioni del contratto diverse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo 
											che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. 
											L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un 
											supporto durevole.
										
 
										- 
											Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo 
											significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui 
											all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche 
											di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo 
											del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, 
											entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica 
											proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso 
											di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di 
											qualità equivalente o superiore.
										
 
										- 
											L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro 
											e preciso su un supporto durevole:
											
												- 
													delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo 
													del pacchetto ai sensi del comma 4;
												
 
												- 
													di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare 
													l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
												
 
												- 
													delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di 
													cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del 
													relativo prezzo.
												
 
											
										 
										- 
											Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di 
											cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore 
											ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
										
 
										- 
											In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se 
											il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza 
											ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal 
											contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano 
											le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
										
 
									
								
								
								
									10. Recesso del viaggiatore (art. 41 CdT)
								
								
									
										- 
											Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento 
											prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, 
											adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al 
											viaggiatore che ne faccia richiesta.
										
 
										- 
											Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso 
											ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di 
											costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi 
											turistici.
										
 
										- 
											In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle 
											penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e 
											degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
										
 
										- 
											In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
											destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
											sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, 
											il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
											senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
											per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
										
 
										- 
											L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
											viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 
											è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
											
												- 
													il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto 
													dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore 
													entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti
													giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei 
													giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
													durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto 
													nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
												
 
												- 
													l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
													inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore 
													senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
												
 
											
										 
										- 
											L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
										
 
									
								
								
								
									11. Sostituzioni e cessione del pacchetto turistico ad un altro viaggiatore (art. 38 CdT)
								
								
									
										- 
											Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole 
											entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il 
											contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per 
											la fruizione del servizio.
										
 
										- 
											Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente 
											responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte 
											e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
											delle pratiche, risultanti da tale cessione.
										
 
										- 
											L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono 
											essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore 
											in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente 
											la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla 
											cessione del contratto.
										
 
										- 
											In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 
											pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e 
											sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle 
											spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.
										
 
									
								
								
								
									12. Obblighi dei viaggiatori
								
								
									
										- 
											Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
											al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale 
											concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
										
 
										- 
											Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
											indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
											essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, 
											o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda 
											l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria 
											l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le 
											prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
											http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
										
 
										- 
											I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso 
											le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi 
											ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
											l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
											Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
											www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
											adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
											per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia 
											venditrice o all’organizzatore.
										
 
										- 
											I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore 
											della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
											turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
											definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
											individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
											nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
											eventualmente richiesti.
										
 
										- 
											Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria 
											e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, 
											l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore 
											avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
											Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina 
											www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi 
											dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di 
											carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni 
											temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei 
											Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole 
											di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione 
											del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
											regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
											turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
											l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto 
											degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
										
 
										- 
											L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione 
											di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad 
											ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei 
											confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o 
											dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il 
											risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti 
											a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel 
											caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore 
											o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti 
											del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso 
											i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti 
											i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio 
											del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
										
 
									
								
								
								
									13. Regime di responsabilità dell’organizzatore (art. 42 CdT)
								
								
									
										- 
											L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
											contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici 
											devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando 
											agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da 
											altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
										
 
										- 
											Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa 
											l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto 
											delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
											l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
										
 
										- 
											Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
											di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno 
											che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto 
											dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
											dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
										
 
										- 
											Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio 
											al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in 
											relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione 
											effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto 
											e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se 
											l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
											ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
										
 
										- 
											Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, 
											costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi 
											in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole 
											stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, 
											con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, 
											risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se 
											del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque 
											l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto
											comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del 
											viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi 
											aggiuntivi per il viaggiatore.
										
 
										- 
											Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore 
											sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente 
											a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per 
											viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa 
											dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti 
											mezzi di trasporto.
										
 
										- 
											La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità 
											ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 
											n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai 
											minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, 
											purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze 
											almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare 
											circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al 
											presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere 
											le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
										
 
										- 
											Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile 
											fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della 
											combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
											l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni 
											alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle 
											specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, 
											inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia 
											fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto 
											di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, 
											l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
										
 
										- 
											Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
											comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione 
											del prezzo concessa è inadeguata.
										
 
										- 
												Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le 
											soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore 
											è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di 
											offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
										
 
										- 
												Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, 
											è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di 
											pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
										
 
									
								
								
								
									14. Regime di responsabilità del venditore (artt. 50 - 51 quater CdT)
								
								
									
										- 
											Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il 
											contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa 
											dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro 
											funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte 
											essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività 
											professionale.
										
 
										- 
											Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti 
											a circostanze inevitabili e straordinarie.
										
 
										- 
											Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore 
											si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
										
 
									
								
								
								
									15. Limiti del risarcimento (art. 43, comma 5 CdT)
								
								
									Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, 
									salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione 
									non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Il diritto al risarcimento dei danni alla 
									persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza 
									o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che 
									regolano i servizi compresi nel pacchetto.
								
								
								
									16. Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore (art. 44 CdT)
								
								
									
										- 
											Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 
											del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a 
											propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami 
											all'Organizzatore.
										
 
										- 
											Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il 
											venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la 
											data di ricezione anche per l’Organizzatore.
										
 
									
								
								
								
									17. Obbligo di assistenza (art. 45 CdT)
								
								
									
										- 
											L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si 
											trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, 
											in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 
											alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
											nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici 
											alternativi.
										
 
										- 
											L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale 
											assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o 
											per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
										
 
									
								
								
								
									18. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio (art. 47, comma 10 CdT)
								
								
									Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al 
									momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative 
									contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
									malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento 
									del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
									esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione 
									stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come 
									esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli 
									messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
								
								
								
									19. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (art. 36, comma 5, lett. G) CdT)
								
								
									L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul 
									proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle 
									contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.lgs. 206/2005. 
									In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
									effetti che tale adesione comporta.
								
								
								
									20. Protezione del viaggiatore (art. 47 CdT)
								
								
									
										- 
											1.	L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da 
											contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per 
											il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti 
											con i rispettivi contratti.
										
 
										- 
											2.	I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze 
											assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 
											del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un 
											singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento 
											dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del 
											viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro 
											immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del 
											viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima 
											del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi 
											ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei 
											viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso 
											tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo 
											stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del 
											venditore.
										
 
										- 
											3.	I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento 
											dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, 
											dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente 
											dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione 
											in caso di insolvenza o fallimento.
										
 
										- 
											4.	Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al 
											rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto 
											con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.
										
 
									
								
								
								
									21. Modifiche operative
								
								
									In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano 
									le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli 
									orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei 
									servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il 
									viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della 
									partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei 
									tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
								
							
								
									22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento
									(UE) 2016/679
								
								
									Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 
									(UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
									al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
									forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 
									e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
								
								
								
								
									23. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006
								
								
									“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione 
									e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.